Assegnazione della casa familiare
Assegnazione della casa familiare
La scelta di separarsi comporta spesso l’impoverimento del nucleo familiare, stante la conseguenziale necessità di dover ripartire le risorse e spesso, l’oggetto dei conflitti, è l’attribuzione casa familiare, che talvolta rappresenta l’unico bene “del patrimonio familiare” in comproprietà di proprietà esclusiva di uno dei genitori (siano essi coniugi, conviventi o uniti civilmente).
A chi spetta l’assegnazione dell’abitazione?
La norma che disciplina l’assegnazione della casa familiare è l’art. 337 sexies c.c. e prevede che il Giudice attribuisce il godimento della casa familiare, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e tenendo altresì conto dell'assegnazione, nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio;
il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.
La casa familiare oggetto dell’assegnazione potrebbe essere
- in comproprietà tra i genitori,
- di proprietà esclusiva di uno dei genitori,
- concessa in comodato da terzi (generalmente parenti),
- condotta in locazione.
Quali sono le finalità dell’assegnazione della casa familiare?
L’assegnazione della casa familiare è condizionata all’interesse dei figli e costituisce uno strumento di protezione della prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, con la finalità di garantire la permanenza del figlio nell’ambiente domestico in cui è cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta
una componente delle obbligazioni patrimoniali, conseguenti alla separazione o al divorzio,
o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole
ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli (Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2018, n. 25604).
La scelta a cui il giudice è chiamato nel decidere in ordine all’ assegnazione della casa familiare, non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico.
L'assegnazione della casa familiare è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" (cfr. Cass. 15367/2015).
Come si identifica la casa familiare oggetto dell’assegnazione?
L'art. 337-sexies c.c., stabilisce che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", ma non determina le caratteristiche che identificano questa particolare destinazione;
in taluni casi può essere incerta la qualificazione giuridica di un immobile come abitazione familiare, soprattutto in quei casi in cui non risulti in modo inequivocabile, che la situazione preesistente al conflitto giudiziale sia stata caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione della stessa come abitazione del nucleo familiare.
In caso di contrasto in ordine all’assegnazione, andrà, anche perciò, accertato che nell’abitazione “che si assume familiare” vi sia stata, prima della crisi, in concreto una stabile e continuativa utilizzazione dell'abitazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli e che l'unità abitativa costituisse a quell'epoca il centro di aggregazione della famiglia, cioè il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola il nucleo familiare.
Al fine di provvedere all'assegnazione della casa familiare il giudice del merito dovrà valutare
- l'esistenza di uno stabile legame fra il figlio e l'immobile già adibito a casa familiare,
- verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il figlio e l'abitazione.
(Cass. Sez. I, ord., 13 ottobre 2021, n. 27907 e Cass. 32231/2018; Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2018, n. 25604).
Quando non è possibile disporre l’assegnazione della casa familiare?
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli al fine di garantire alla prole l'habitat domestico e costituisce uno strumento di protezione della prole, per cui Presupposto dell’assegnazione è la presenza per cui il Giudice non potrà disporre l’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. in caso di mancanza di figli, di figli non conviventi o di figli economicamente autosufficienti.
Assegnazione della casa familiare – differenti tutele per i figli nati nel matrimonio?
No. A prescindere dal rapporto sussistente tra i genitori (matrimonio o convivenza) l’assegnazione della casa familiare sarà sempre condizionata all’interesse dei figli.
Con la riforma della filiazione sono state superate le differenze, che sussistevano tra filiazione matrimoniale e filiazione non matrimoniale con l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio. La completa equiparazione tra i figli è stata completata sul piano processuale con l’art. 473-bis c.p.c. e s.s. (introdotto con la riforma Cartabia), essendo venute meno anche le differenze di riti sul piano processuale.
Sussistendo i presupposti di cui all’ art. 337 sexies c.c. il provvedimento di assegnazione (a tutela della prole)
potrà emesso dal Giudice in un procedimento di separazione o di divorzio (in caso di genitori coniugati),
in un procedimento di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e affidamento e/ o di determinazione del concorso al mantenimento (in caso di genitori non coniugati).
I genitori potranno concordare in ordine all’assegnazione della casa familiare anche con un accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
Quando il nucleo familiare si disgrega, ne la necessità di dover ripartire le risorse economiche e spesso oggetto del contendere è la casa familiare.
Quali le questioni che possono riguardare la casa familiare?
- assegnazione della casa familiare,
- assegnazione parziale della casa familiare,
- assegnazione degli arredi e delle pertinenze,
- assegnazione della casa familiare concessa in comodato,
- successione nel contratto di locazione della casa assegnata,
- pagamento oneri condominiali per la casa familiare assegnata,
- pagamento della rata di mutuo per la casa,
- mancato pagamento del mutuo- recupero ratei
- esecuzione e pignoramento della casa familiare assegnata,
- trascrizione del provvedimento di assegnazione,
- revoca dell’assegnazione della casa familiare,
- cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare,
- richiesta di rilascio dell’abitazione concessa in comodato,
- iscrizione ipoteca giudiziale,
- scioglimento della comunione sulla casa familiare in comproprietà,
- divisione giudiziale della casa familiare,
- rimborsi e restituzione per l’acquisto,
- rimborsi e restituzione per le spese di ristrutturazione,
- vendita della casa familiare,
- revoca dell’assegnazione della casa familiare,
- accordi per la costituzione del diritto di abitazione o altri diritti reali,
- accordi per il trasferimento del diritto di proprietà,
- diritti del convivente sulla casa familiare.
- vincoli di destinazione 2945 ter c.c. (casa familiare).
Le problematiche giuridiche relative alla casa familiare possono essere molteplici e rivelarsi complesse, tenuto conto delle variabili da considerare per il caso concreto, per cui è opportuna una consulenza legale, per valutare le soluzioni ipotizzabili per il caso specifico.
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