Famiglie. Diritto e diritti - le norme

Nel nostro ordinamento oltre alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, sono state   regolamentatele unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, tuttavia si contrappongonosul piano del diritto sostanziale specifiche norme per il matrimonio, per le convivenze di fatto e per le unioni civili, solo talvolta sovrapponibili per alcuni istituti (rapporti patrimoniali).

Il diritto di famiglia è particolarmente complesso, tenuto anche conto che l’impianto normativo è caratterizzato da fonti di diverso grado e da una  pluralità di norme e specificamente da

-        norme Costituzionali,

-        norme del codice civile,

-        norme del codice di procedura civile,

-        Legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Disciplina sullo scioglimento del matrimonio),

-        Legge 19 maggio 1975 n. 151(Riforma del diritto di famiglia),

-        Legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),

-        Legge 28 marzo 2001, n. 149( Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e               dell’affidamento dei minori» nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile,

-        Legge 09 gennaio 2004 n. 6 (Amministrazione sostegno),

-        Legge 8 febbraio 2006 n. 54 ( Affido condiviso),

-        Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e D.lgs. 28 dicembre 2013 n.154 (Riforma della filiazione),

-        D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. con modifiche in Legge 10 novembre 2014 n.162 (negoziazione assistita),

-        Legge 6 maggio 2015 n. 55 (divorzio breve ),

-        Legge 20 maggio 2016 n.76( Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle           convivenze),

-        Legge delega 26 novembre 2021 n.206 e D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia).

 

Con la riforma della filiazione sono state superate le differenze, che sussistevano tra filiazione matrimoniale e filiazione non matrimoniale con l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, che è stata  completata sul piano processuale con l’art. 473-bis c.p.c. e s.s., venendo  meno anche   le differenze di riti sul piano processuale tra filiazione matrimoniale e filiazione non matrimoniale.

A fronte dell’unicità dello stato di figlio  si contrappongono sul piano del diritto sostanziale specifiche norme per il matrimonio, per le convivenze di fatto e per le unioni civili, solo talvolta sovrapponibili per alcuni istituti.

Con la recente riforma processuale, che ha modificato i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, particolare attenzione viene dedicata al minore, ai soggetti fragili e alle situazioni indisponibili, evincendosi una diversificazione delle regole che disciplinano i poteri del giudice (art. 473-bis. 2 c.p.c.) e la difesa delle parti (art. 473-bis.12 c.p.c. e art. 473-bis.19 c.p.c.);

al minore viene riconosciuta una tutela rafforzata, non è un soggetto incapace mero destinatario di protezione, ma titolare di diritti soggettivi, il minore è  parte sostanziale attraverso le figure del tutore, del curatore e del curatore speciale (art. 473-bis. 7 c.p.c. e art. 473-bis. 8 c.p.c.) ed   i  suoi diritti son  ritenuti indisponibili.

Nei rapporti tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto oltre che rapporti affettivi si instaurano legami economici, tenuto conto che, nella specificità dei ruoli che assumono all’interno della loro famiglia, possono produrre ricchezza e/o concorre alla sua formazione, tuttavia, la diretta relazione tra le scelte operate e le relative conseguenze si palesa, soprattutto per la parte debole, alla fine del rapporto.

A fronte di una tutela processuale “rafforzata” a favore dei soggetti fragili nei procedimenti  contenziosi, le persone sempre più consapevoli, per la  definizione della  crisi della loro famiglia,  prediligono le  procedure  consensuali, che  diventano talvolta anche  l’ occasione  per la definizione dei rapporti economici e patrimoniali, nella prospettiva di un assetto economico stabile per quanto possibile.

 Ogni questione giuridica inerente i diritti delle persone e delle famiglie sia personali che  patrimoniali, anche perciò, può rivelarsi  complessa,

tenuto conto  delle variabili  da considerare e  andrà perciò contestualizzata al caso concreto,

per cui è sempre opportuna  una  consulenza  legale personalizzata,  per valutare le  soluzioni  ipotizzabili per  il  caso  specifico.

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